Dal 3 luglio 2018 sono cambiati i criteri per determinare quando il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto. Le imprese interessate, pertanto, dovranno adeguare le proprie autorizzazioni o comunicazioni per il trattamento di rifiuti entro il 31 ottobre 2018.
Nel provvedimento è specificato che il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa contemporaneamente i seguenti 3 criteri:
- è utilizzabile per gli scopi specifici indicati nell’Allegato 1;
- risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
- risulta conforme alle specifiche previste nell’Allegato 1.
Il rispetto delle precedenti condizioni deve essere attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto e inviata all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale competente tramite una delle modalità contemplate dalla norma.
Il produttore deve conservare, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, la dichiarazione di conformità e un campione di conglomerato bituminoso per ciascun lotto.
Il produttore, inoltre, deve presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 precisando che, nelle more dell’adeguamento, il granulato di conglomerato bituminoso prodotto può essere utilizzato se presenta caratteristiche conformi ai criteri indicati nel provvedimento.
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