Dall’11 novembre in Umbria entrano in vigore le norme anti-Covid previste dal DPCM del 3 novembre per le regioni “arancioni”, cioè le norme dell’art. 2 del DPCM.
Premesso che parrucchieri ed estetiste possono stare aperti, senza limitazioni, c’è però una novità sostanziale.
Sono vietati gli spostamenti da un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione se non per motivi: di studio, di lavoro, di salute, di necessità, oppure per usufruire di un servizio che nel proprio comune non è disponibile.
Quindi, per questa norma, non è possibile andare dal proprio parrucchiere o dalla propria estetista se questo si trova in un comune diverso da quello della propria residenza, a meno che nel proprio comune questo servizio non sia disponibile.
Consapevoli del disagio per la categoria che questa disposizione comporta, abbiamo chiesto approfondimenti alle Prefetture e ad ANCI UMBRIA (l’associazione dei Comuni umbri). Al momento quindi rimane confermata questa interpretazione più restrittiva, ma ci riserviamo di farvi avere gli esiti delle nostre richieste di chiarimenti.
Ricordiamo poi un’altra norma, sempre prevista dal DPCM del 3 novembre e valida per tutte le zone – gialla, arancione, rossa – che riguarda le chiusure degli esercizi all’interno dei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi. Ad oggi, l’interpretazione data da una circolare del Ministero degli Interni e anche dai principali comuni dell’Umbria è quella che tutte le attività all’interno dei centri commerciali, quindi anche parrucchieri ed estetiste, devono stare chiusi di sabato e di domenica, fatta eccezione per quelle indicate espressamente dal DPCM (farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole).
Anche su questa norma CNA si riserva di informare tutte le imprese associate in caso di novità.
Per maggiori informazioni contattare:
- Marina Gasparri – 075 5059160 – marina.gasparri@cnaumbria.it