Con il cosiddetto “pacchetto mobilità” approvato nel 2020 dall’Unione europea stanno per entrare in vigore una serie di novità per il settore dei Trasporti. Mentre come CNA Fita proseguiamo gli incontri con il ministero competente, vediamo quali sono i cambiamenti che scatteranno dal corrente mese di febbraio:
Accesso al mercato
Dal 21 febbraio i requisiti per accedere al mercato saranno comuni a tutti gli Stati dell’UE. Oltre a quelli di onorabilità, stabilimento, idoneità finanziaria e idoneità professionale, gli Stati comunitari non potranno richiedere requisiti accessori per l’accesso alla professione, compreso quello vigente in Italia di poter iniziare ad esercitare solo subentrando a un’azienda che si cancella dall’Albo o tramite ingresso diretto derivante dalla disponibilità di mezzi con caratteristiche tecniche specifiche.
Stiamo cercando di far introdurre correttivi per tutelare gli attuali possessori di licenze.
Idoneità finanziaria per i veicoli con massa tra 2,5 e 3,5 t
Dal 21 febbraio entrano in vigore nuovi importi per dimostrare la capacità economica
- 800 euro per il primo mezzo
- 900 euro per gli ulteriori veicoli
Per le imprese che hanno in disponibilità anche veicoli di massa superiore alle 3,5 t, l’importo da garantire per i mezzi “leggeri” sarà di 900 euro, contro gli attuali 5.000.
Requisito dello “stabilimento”
Dal 21 febbraio vengono introdotti meccanismi per far sì che l’impresa operi effettivamente nello stato di stabilimento, prevedendo un principio di “proporzionalità”, anche per contenere il fenomeno delle cosiddette “società di comodo” e dell’intermediazione.
Abbiamo proposto al Ministero:
- individuazione di una percentuale congrua per stabilire gli affidamenti a terzi dei servizi di trasporto
- sistemi per poter controllare che tale percentuale venga rispettata
Raffreddamento e Cabotaggio
Dal 21 febbraio viene introdotto il periodo di “raffreddamento”: il trasportatore che ha svolto i trasporti di cabotaggio consentiti (cioè i 3 trasporti di cabotaggio, entro una settimana, dallo scarico del trasporto internazionale in entrata nel Paese ospitante) non può effettuare altri trasporti di cabotaggio per i 4 giorni successivi (raffreddamento) nello stesso Paese.
Il regolamento prevede anche controlli documentali sul rispetto delle regole del cabotaggio e sanzioni più pesanti per chi non le rispetta, compresa la perdita del requisito dell’onorabilità con conseguente ritiro delle autorizzazioni.
Licenza comunitaria per i veicoli tra le 2,5 e le 3,5 t
Dal 21 maggio entra in vigore l’obbligo del conseguimento della licenza comunitaria per le imprese che operano in ambito internazionale con i veicoli “leggeri” (leggi qui la news già pubblicata).
Inoltre, il regolamento europeo prevede ulteriori novità:
- ONORABILITÀ: estensione della verifica dell’onorabilità anche agli eventuali direttori esecutivi, aumento di condanne e sanzioni che possono far perdere l’onorabilità, maggiori controlli, previsione di un periodo di un anno prima della riabilitazione per il gestore inidoneo. Siamo in attesa di una circolare ministeriale con i dettagli.
- NUOVI DATI DA INSERIRE NEL R.E.N., tra cui nomi dei gestori dei trasporti, targhe dei veicoli, numero delle persone occupate, fattore di rischio dell’impresa (classificazione di cui alla direttiva 22/2006)
- CONTROLLI: si prevede che i controlli sulle imprese siano periodici e non più ogni 5 anni come avviene attualmente e che possano essere effettuati controlli mirati, ad esempio sulle imprese che sono più a rischio secondo la classificazione della direttiva 22/2006
- AGGIORNAMENTO IDONEITÀ PROFESSIONALE: viene data agli Stati membri la facoltà di organizzare la formazione per l’aggiornamento periodico dei gestori ogni 3 anni, invece che ogni 5. Non sappiamo ancora cosa deciderà l’Italia, dove peraltro l’aggiornamento non è mai stato concretamente realizzato per mancanza dei decreti attuativi.
Per maggiori informazioni contatta:
- Marina Gasparri – marina.gasparri@cnaumbria.it – 075 5059160