Ecco la sintesi delle principali novità di maggio per il settore dell’autotrasporto merci su strada conto terzi.
1) IL FONDO DI 500 MILIONI A FAVORE DELL’AUTOTRASPORTO DIVENTA NORMA
È quanto previsto dall’art. 3 del decreto legge n° 50 del 17 maggio 2022, cosiddetto “Decreto Aiuti”.
Il provvedimento riconosce alle imprese che si sono viste temporaneamente sospeso il rimborso delle accise, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2022 per l’acquisto di gasolio (comprovato da fatture) impiegato per il rifornimento di veicoli di massa superiore a 7,5 ton. di classe ambientale euro V ed euro VI, al netto dell’IVA.
Lo stanziamento complessivo ammonta a 496.944.171 euro.
Il contributo:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione
- non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP.
- è cumulabile con altre agevolazioni, a condizione che tale cumulo non porti al superamento della spesa sostenuta.
Siamo in attesa di una nota esplicativa su come accedere al contributo e sulle modalità esatte di calcolo.
2) CAMBIA L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE
Il 21 febbraio è entrato in vigore il regolamento UE 1055/2020, che ha modificato quanto previsto dalla normativa italiana in materia di accesso alla professione nel trasporto merci conto terzi.
L’art. 2, comma 227 della Legge 244 del 2007 prevedeva infatti che un’impresa ai fini dell’accesso al mercato dovesse dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l’intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, di altra impresa che avesse cessato l’attività, oppure di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore nel complesso a 80 tonnellate.
Con l’entrata in vigore del regolamento 1055/2020 questa norma è venuta meno. Ne consegue che la procedura di accesso alla professione di trasportatore su strada comporta, esclusivamente, la verifica dei requisiti di:
- onorabilità
- idoneità professionale
- idoneità finanziaria
- stabilimento
Questo è anche quanto chiarito da una circolare del 13 maggio del MIMS (in attuazione del decreto dirigenziale del MIMS n° 145 dell’8 aprile 2022), nella quale è anche specificato che le imprese che hanno avuto l’accesso al mercato, precedentemente alla data della circolare (13 maggio 2022), con veicoli appartenenti a una determinata categoria Euro, possono immatricolare e/o utilizzare veicoli di qualsiasi categoria Euro.
3) CAMBIANO le LICENZE COMUNITARIE TRASPORTO INTERNAZIONALE PER I VEICOLI TRA LE 2,5 E LE 3,5 T
Dal 21 maggio 2022 anche per le imprese con veicoli tra le 2,5 e le 3,5 t è necessario possedere la licenza comunitaria e quindi conseguire l’attestato di gestore dei trasporti valido anche per il trasporto internazionale.
La circolare del MIMS emanata il 13 maggio 2022 ha definitivamente chiarito che l’attestato può essere automaticamente conseguito (esonero dall’esame) se si può dimostrare di aver svolto le funzioni di gestore dei trasporti presso imprese analoghe (con mezzi tra le 2,5 e le 3,5 t) nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020. In questo caso è necessario rendere una dichiarazione all’ufficio provinciale competente ed ottenere così un’attestazione che vale come documento sostitutivo dell’attestato.
Se non si è in questa situazione, sarà necessario sostenere l’esame, con diverse modalità:
- i gestori dei trasporti che, al 20 agosto 2020, siano in possesso dell’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore, sono ammessi a sostenere direttamente l’esame semplificato (integrativo per la sola parte internazionale), a condizione che il soggetto interessato abbia assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado. In assenza di tale requisito, l’interessato può sostenere l’esame solo se frequenta il corso integrativo relativo alla sola parte internazionale.
- i gestori dei trasporti che hanno conseguito l’attestato di frequenza del corso di formazione preliminare di 74 ore dopo il 20 agosto 2020, per conseguire l’attestato internazionale dovranno sostenere l’esame completo, comprensivo anche della parte nazionale e se necessario, in relazione al titolo di studio posseduto, frequentare il corso di formazione di 150 ore.
Hai bisogno di conseguire la licenza internazionale? Contatta il nostro ufficio:
- Fitacar – 075/5059147 – fitacar@cnaumbria.it
per avere assistenza nella presentazione della dichiarazione per l’esonero dall’esame all’ufficio provinciale competente o per esaminare la tua specifica situazione.