La Legge di Bilancio ha previsto che per usufruire dei benefici fiscali sui lavori edili superiori a 70.000 Euro avviati dopo il 27 Maggio le imprese che effettuano i lavori edili devono applicare un contratto collettivo dell’edilizia, nazionale e territoriale, stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative. Tale contratto dovrà essere indicato sia nell’atto di affidamento dei lavori che nelle fatture emesse dall’impresa.
Si tratta di benefici fiscali rilevanti, tra i quali rientrano il Superbonus, l’Ecobonus, il Sismabonus, il bonus ristrutturazioni e il bonus facciate.
Una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale obbligo è riferito esclusivamente ai lavori edili previsti nell’allegato X del D.Lgs n. 81/2008, mentre sono esclusi i lavori eseguiti dalle imprese di installazione impianti o del settore legno, che continueranno ad applicare i rispettivi contratti di lavoro. Viene inoltre chiarito che sono escluse da tale obbligo le imprese che eseguono i lavori agevolabili senza l’impiego di dipendenti, anche avvalendosi di collaboratori familiari o di soci di società che non sono inquadrati come lavoratori dipendenti. Ti ricordiamo che il contratto collettivo dell’edilizia stipulato da CNA rientra appieno tra quelli indicati dall’Agenzia delle Entrate.
Se vuoi saperne di più sul contratto dell’edilizia obbligatorio per usufruire dei bonus fiscali, contatta gli esperti consulenti del lavoro presso i nostri Uffici Territoriali. (clicca qui per visualizzare l’elenco delle sedi).