Centri revisione auto: Iscrizione degli ispettori entro il 31/08/2025 | CNA
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Ispettori revisioni auto: iscrizione al RUI entro il 31/08/2025

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Pubblicato il decreto che ha definito le modalità di iscrizione al Registro Unico degli Ispettori
Data
20/06/2025
Argomenti
ispettori centri di revisione auto
rui
obblighi formativi
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Indice della pagina

  • Allegati
  • Ulteriori Informazioni

Il Decreto Ministeriale n. 198 del 9 giugno (che puoi scaricare tra gli allegati) ha stabilito in modo definitivo le modalità di iscrizione al RUI – Registro Unico degli Ispettori dei centri di revisione. Si tratta di un adempimento fondamentale per tutti gli ispettori, che dovranno mettersi in regola entro il 31 agosto 2025.

A partire dal 1° novembre 2025, gli ispettori non iscritti o con dati non aggiornati non potranno più operare.

Chi deve iscriversi e come farlo

L’obbligo di iscrizione e di aggiornamento dei dati è a carico dell’ispettore, che deve provvedere autonomamente oppure tramite un soggetto delegato.

L’accesso alla procedura avviene tramite SPID o CIE, collegandosi:

  • al Portale dell’Automobilista per l’iscrizione e l’integrazione dei dati;
  • al Portale del Trasporto per la gestione degli aggiornamenti.

È richiesta obbligatoriamente la firma digitale.

Possono essere delegati all’iscrizione o all’aggiornamento:

  • studi di consulenza automobilistica;
  • centri di revisione (per i propri ispettori).

In futuro, sarà possibile delegare anche gli enti di formazione per i propri allievi, ma questa funzionalità non è ancora attiva.

Dati richiesti per l’iscrizione

Durante la procedura di iscrizione, l’ispettore dovrà specificare:

  • il tipo di qualifica: “ope legis”, abilitazione modulo B (mezzi leggeri), modulo C (mezzi pesanti);
  • se è attualmente in attività presso un centro di revisione.

Inoltre, sarà necessario fornire:

  • dati anagrafici;
  • indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria (PEO) e indirizzo PEC;
  • fascicolo personale e attestati professionali;
  • eventuali polizze assicurative (per modulo C);
  • dichiarazioni richieste dalla piattaforma.

Obbligo di aggiornamento formativo

Il decreto prevede un corso di aggiornamento della durata di 30 ore, da frequentare con cadenza triennale. Le scadenze variano in base alla tipologia di ispettore.

Ispettori “ope legis”:

  • abilitati prima del 31/12/2010: entro il 31 marzo 2025;
  • abilitati tra il 01/01/2011 e il 31/08/2018: entro il 31 dicembre 2025;
  • abilitati al modulo C: entro 3 anni dalla data dell’esame del modulo.

Ispettori abilitati con l’Accordo del 2019:

  • entro 3 anni dalla data dell’esame del modulo B, oppure dell’esame del modulo C se frequentato

Attenzione I corsi di aggiornamento hanno validità di 3 anni e devono essere frequentati entro i 6 mesi precedenti alla scadenza. Spetta all’ispettore (o all’eventuale delegato) provvedere a caricare sul RUI l’attestato di frequenza con profitto.


Importante Attraverso il RUI gli organi competenti provvederanno a monitorare costantemente la sussistenza di tutti i requisiti e a sospendere o revocare l’iscrizione al RUI in caso di inadempienze, con l’effetto dell’impossibilità a operare per l’ispettore. 

Prossima edizione corsi di aggiornamento: ottobre 2025
Se rientri tra gli ispettori obbligati a frequentare il corso di aggiornamento entro il 2025, puoi richiedere qui tutte le informazioni o pre-iscriverti alla prossima edizione in partenza a ottobre.
Richiedi informazioni o prenota il tuo posto inviando una e-mail a: sarah.trotta@cnaumbria.it 

Allegati

Scarica il decreto ministeriale

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni rivolgiti a:

  • Marina Gasparri - marina.gasparri@cnaumbria.it - 075 5059160
Aggiornamento
20/06/2025 12:40

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